IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in  particolare  l'art.
2, commi 7, 8 e 9;
  Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
deputati;
  Considerato  che  il  termine assegnato alla competente commissione
del Senato della Repubblica per l'emissione del parere e' scaduto  il
23 marzo 1994;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con il Ministro dell'interno;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                Autorizzazione al compimento di atti
                  di straordinaria amministrazione
  1. L'art. 40, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica
13  febbraio  1987,  n.  33,  e'  sostituito  dal seguente comma: "3.
L'autorizzazione  alle  fabbricerie   a   compiere   atti   eccedenti
l'ordinaria amministrazione e' rilasciata dal prefetto, entro novanta
giorni dalla domanda".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma  quinto,  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga  le  leggi  ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis).
             -  L'art.  17,  comma  2,  della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
            -  La  legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi")  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
            7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c) regolazione uniforme dei procedimenti dello  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero    presso    diversi    uffici    della     medesima
          amministrazione,  e  uniformazione  dei  relativi  tempi di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferisono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'art.  51,  comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
            -  La  legge  20 maggio 1985, n. 222, reca: "Disposizioni
          sugli  enti  e  beni  ecclesiastici  in  Italia  e  per  il
          sostentamento   del   clero  cattolico  in  servizio  nelle
          diocesi"  (pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1985).
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  40,  comma  3,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, e'  il
          seguente:
             "Art. 40.
             (Omissis).
             3.  L'autorizzazione  e'  data con decreto del Ministero
          dell'interno, udito il parere del Consiglio di  Stato,  per
          le   chiese   amministrate   da   fabbricerie   di   nomina
          ministeriale; in ogni altro caso e'  concessa  con  decreto
          del prefetto.
             (Omissis)".